Descrizione
Ordinanza Sindacale n. 03 del 30/07/2026
Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente in materia di Igiene e Sanità Pubblica, concernente disposizioni per grave pericolosità di incendi boschivi.
Il Sindaco
Vista la nota della Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile – prot. n.0442718 del 29/07/2026, pervenuta a questo Ente in pari data al prot. n.7056, con la quale è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dei Comuni appartenenti alla provincia di Treviso, e la successiva nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Treviso – Protezione Civile e Soccorso Pubblico prot.66799 del 30/07/2026, pervenuta a questo Ente in pari data al prot. n.7081, con la quale si invitano le Amministrazioni interessate ad adottare le idonee misure di carattere divulgativo e preventivo, nonché ad intensificare la vigilanza per prevenire incendi boschivi; Considerato l’effettivo elevato rischio di incendi stanti le attuali condizioni di siccità per mancanza di precipitazioni piovose, nonché le attuali condizioni dello stato di vegetazione;
Visto altresì che nelle predette note si invitano le Amministrazioni locali a voler disporre i divieti previsti in tale contesto dalla vigente normativa,
Richiamato l’art.18, comma 2, del vigente Regolamento di Polizia Rurale e Gestione Ambientale del Comune di Sarmede;
Visto il comma 5 dell’art. 50 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuto di tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente nel suo complesso
Ordina
il DIVIETO ASSOLUTO DI ACCENSIONE DI FUOCHI o FALO’ ALL’APERTO su tutto il territorio comunale, anche se trattasi di attività connessa all’ordinaria pratica agricola, e DIVIETO di eseguire tutte le operazioni che possano comunque creare pericolo o possibilità di incendio, a decorrere dal 30/07/2026 e fino a successiva comunicazione della cessazione dello stato di pericolosità per gli incendi boschivi;
Informa che
➢ il presente provvedimento deve intendersi efficace a decorrere dal 30/07/2026 sino a successiva comunicazione della cessazione dello stato di pericolosità per gli incendi boschivi;
➢ il mancato rispetto delle prescrizioni dell’Ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell’art. 62 del vigente Regolamento di Polizia Rurale e Gestione Ambientale (sanzione amministrativa pecuniaria da €.80,00 ad €.480,00);
➢ gli organi di Polizia sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;
➢ ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n. 1034 del 06.12.1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971);
La presente ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale, diffusa mediante l’inserimento sul sito internet istituzionale del Comune Ed eventualmente comunicata agli organi di stampa.
Il Sindaco - Arch. Larry Pizzol
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Ultimo aggiornamento: 30 luglio 2026, 19:58